Elezioni regionali: come e quando si vota

Area:
Elezioni regionali 2023

Pubblicazione:
1/15/2023

Tempo di lettura:
2 minuti

Numero visite:
135 letture

Quando si vota

I seggi elettorali saranno aperti domenica 12 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Gli elettori devono recarasi al seggio muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Lo scutinio dei voti avverrà dopo la chiusura dei seggi.

Quando si vota

Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri compreso il Presidente della Regione.

È eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Non è previsto il ballottaggio. Oltre al Presidente gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. Le circoscrizioni provinciali sono quelle di Bergamo (che eleggerà 9 consiglieri), Brescia (10), Como (5), Cremona (3), Lecco (3), Lodi (2), Mantova (3), Milano (25), Monza e Brianza (7), Pavia (4), Sondrio (1), Varese (7).

La votazione avviene su un'unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:

  1. votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
  2. votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
  3. votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
  4. votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

Per le liste l'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati: almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40 percento dei voti validi; almeno 48 seggi (cioè il 60 percento dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40 percento o più dei voti validi. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste il cui gruppo abbia ottenuto meno del 3 percento nell'intera Regione, a meno che siano collegate ad un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 percento dei voti validi.

È garantito che ciascuna provincia abbia il proprio rappresentante

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...

Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.

Iscrivimi

Valuta questo sito