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Statuto Comunale. Titolo VII - "Norme finali e transitorie"

Articolo 64. Deliberazione dello Statuto

  1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
  2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Indice titolo VII

Articolo 65. Modifiche dello Statuto

  1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 57 si applicano anche alle modifiche statutarie.
  2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l' invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Indice titolo VII

Articolo 66. Entrata in vigore

  1. Lo Statuto, dopo l' espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all' Albo pretorio.

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