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Statuto Comunale. Titolo VI - "Ordinamento"

Articolo 44. Ordinamento

  1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
  2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Indice titolo VI

Articolo 45. Finanze comunali

  1. La finanza del Comune è costituita da:
    1. imposte proprie;
    2. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
    3. tasse e diritti per servizi pubblici;
    4. trasferimenti erariali;
    5. trasferimenti regionali, provinciali e statali;
    6. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
    7. utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.
  2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Indice titolo VI

Articolo 46. Amministrazione dei beni comunali

  1. Tramite l'Ufficio finanziario l'Amministrazione cura la tenuta di un esatto inventario dei beni mobili ed immobili e dei beni demaniali del Comune. L'inventario viene aggiornato annualmente.
  2. I beni patrimoniali comunali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
  3. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto su eventuali lasciti o donazioni.

Indice titolo VI

Articolo 47. Servizio di tesoreria

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all'Articolo 50 comma 1 del DLgs n. 77/95, delegato alla gestione finanziaria dell' Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.
  2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal DLgs n. 77/95, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.
  3. L' incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore generale se nominato.

Indice titolo VI

Articolo 48. Controlli di gestione

  1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
  2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell' equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
  3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell' efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell' andamento gestionale.

Indice titolo VI

Articolo 49. Revisore del conto

  1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all' Albo dei Ragionieri o all' Ordine dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.
  2. Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
  3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste all'Articolo 102 del DLgs n. 77/95.
  4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
    1. attività di collaborazione con l' organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
    2. pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
    3. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all' acquisizione delle entrate, all' effettuazione delle spese, all' attività contrattuale, all' amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l' organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
    4. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall' organo esecutivo. La relazione contiene l' attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonchè rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
    5. referto all' organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
    6. verifiche di cassa di cui all'Articolo 64 dell' ordinamento contabile.
  5. Al fine di garantire l' adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' Ente e può partecipare all' assemblea dell' organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell' organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all' organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all' organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
  6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
  7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
  8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale (se istituito), al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco ( il Presidente del Consiglio comunale) è tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.
  9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
  10. Il Revisore cessa dall' incarico per:
    1. scadenza del mandato;
    2. dimissioni volontarie;
    3. impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l' incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento.

Indice titolo VI

Articolo 50. Partecipazione dei cittadini

  1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
  2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
  3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme semplificate di tutela degli interessi che il loro intervento nella formazione degli atti.
  4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Indice titolo VI

Articolo 51. Istanze

  1. I cittadini, singoli o associati, enti, associazioni, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
  2. La risposta all'istanza viene fornita dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
  3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Indice titolo VI

Articolo 52. Petizioni

  1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
  2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
  3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
  4. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
  5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Indice titolo VI

Articolo 53. Proposte.

  1. N. 10 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Indice titolo VI

Articolo 54. Referendum

  1. I cittadini possono presentare richiesta di referendum consultivi. Il comitato promotore, composto da almeno dieci elettori, può chiedere il referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, salvo quelle tributarie, di tariffe o su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
  2. L'istanza, con precisa indicazione dell'oggetto, deve essere depositata presso la segreteria comunale per l'inoltro alla commissione per le garanzie statuarie che dovrà pronunciarsi sulla legittimità entro 30 giorni. Se il giudizio è positivo, i promotori devono raccogliere entro i 3 mesi successivi almeno un numero di firme pari al 25% degli elettori del comune, autenticate dal Sindaco o Segretario Comunale o Giudice Conciliatore o dal Notaio. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
  3. Il Segretario comunale accerta se il quorum di firme previste al comma precedente sia stato raggiunto. In tal caso il Sindaco indice il referendum per una domenica successiva di 90 giorni al deposito delle firme.
  4. Il Consiglio può proporre referendum consultivi prima dell'adozione di delibere di particolare rilevanza per la vita comunale.
  5. In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.
  6. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 20.
  7. Per la disciplina della campagna elettorale, nomina dei Presidenti e degli scrutatori e per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla disciplina da adottarsi con apposito regolamento.
  8. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.
  9. La proposta si riterrà approvata se parteciperà al referendum almeno il 50% degli elettori e la maggioranza assoluta dei votanti si pronuncerà a favore ed impegnerà il Consiglio Comunale a deliberare in conformità entro sessanta giorni.
  10. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione della proposta, dal Segretario Comunale.

Indice titolo VI

Articolo 55. Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico

  1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, della rimozione degli abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, a tutela dei diritti dei cittadini, è istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico con apposito regolamento da approvarsi entro il 31.12.1991.
  2. Il componente o i componenti dell'Ufficio del Difensore Civico non è/sono sottoposto/i ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed é/sono tenuto/i esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
  3. Il componente o i componenti dell'Ufficio del Difensore Civico è/sono scelto/i fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza.

Indice titolo VI

Articolo 56. regolamento per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. Procedura per l'elezione

  1. Dopo il rinnovo del Consiglio Comunale, entro novanta giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio provvede alla elezione del DIFENSORE CIVICO. Il mandato del difensore civico precedentemente eletto è prorogato fino alla esecutività della deliberazione di nomina del nuovo difensore civico.
  2. In caso di vacanza dell'ufficio , il Sindaco provvede entro trenta giorni alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo difensore civico .
  3. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri , tra gli elettori del Comune.
  4. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
  5. Il difensore civico , prima di assumere le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco , davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula: â€Åâ€Åâ€Åâ€Åâ€Åâ€Åâ€Å“Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini di Capralba e nel rispetto della legge.

Indice titolo VI

Articolo 57. Incompatibilità, decadenza e revoca

  1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni, ed in ogni caso non possono essere nominati Difensore civico :
    1. Coloro che versano un una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
    2. I Parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri delle Unità sanitarie locali;
    3. I membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del comune;
    4. Gli amministratori di enti o aziende soggetti a controllo dell'amministrazione;
    5. I ministri di culto;
    6. Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale .
  2. Il difensore civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instauri rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
  3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, entro il termine di venti giorni dal verificarsi della causa di decadenza.
  4. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati . Tale revoca può essere richiesta dal singolo cittadino o da soggetti collettivi mediante documentazione che attesti il sorgere di motivazioni di revoca. La richiesta è oggetto di discussione della Commissione statuto, entro 10 giorni dalla presentazione , la Commissione prevaluta la fondatezza e la comunica al consiglio comunale.
  5. La delibera di revoca o decadenza deve essere preceduta dalla comunicazione delle cause che danno luogo alla medesima all'interessato, il quale ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.

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Articolo 58. Indennità di carica

  1. Al difensore civico è assegnata una indennità annua determinata dal Consiglio Comunale.

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Articolo 59. Sede

  1. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso il Comune.
  2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il difensore civico si avvarrà della collaborazione del personale dell'organico del Comune.

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Articolo 60. Sfera di esercizio delle funzioni

  1. Il Difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi , uffici o servizi dell'amministrazione comunale ovvero da enti e aziende da essa dipendenti.
  2. Per organi, uffici, servizi dell'amministrazione comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli circoscrizionali.
  3. Il Difensore civico non può intervenire:
    1. su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
    2. su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.
  4. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

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Articolo 61. Tipologia degli interventi

  1. Il Difensore civico opera:
    1. segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
    2. sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.

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Articolo 62. Poteri esercitabili

  1. Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico può richiedere notizie e documenti all'Amministrazione e convocare i dipendenti.
  2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Sindaco , all'assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni .
  3. Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
  4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

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Articolo 63. Relazione annuale

  1. L' ufficio del Difensore civico presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività contenente eventuali pareri e proposte.
  2. Il Consiglio Comunale pone la relazione all'ordine del giorno della prima seduta utilmente convocata ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.
  3. Il Difensore civico qualora lo ritenga opportuno , può avvalersi dei mezzi di informazione comunali per illustrare in sintesi la relazione di cui al comma precedente.

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Articolo 63 bis. Difensore Civico Provinciale

  1. In alternativa al difensore civico comunale il Comune può provvedere ad eleggere il Difensore Civico nella medesima persona del Difensore Civico Provinciale mediante stipula di apposita convenzione con la Provincia.
  2. Egli opererà applicando le norme dettate dalla Provincia nel Titolo V del Regolamento degli Istituti di Partecipazione, con riferimento ai corrispondenti organi ed alle corrispondenti funzioni del Comune.

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