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Statuto Comunale. Titolo IV - "Servizi"
Articolo 34. I servizi pubblici locali
- Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
- convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
- consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
- istituzioni per la gestione di servizi sociali;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare di pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.
Indice titolo IV
Articolo 35. Le convenzioni
- Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.
- La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un' opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.
- Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Indice titolo IV
Articolo 36. I consorzi
- Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
- A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'Articolo 24 della Legge n. 142/90, unitamente allo Statuto del Consorzio.
- Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
- La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'Articolo36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'Articolo 32 della Legge n. 142/90 e deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
- Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
- L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
- Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
- In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
- Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
- Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'Articolo 51, comma 11, delle Legge 142/90, tutte le disposizioni previste dall'Articolo 23 della medesima Legge e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.
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Articolo 37. Istituzioni
- L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonchè gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
- L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.
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Articolo 38. Aziende speciali
- L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
- Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
- La nomina e l'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso le aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
- L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonchè forme autonome di verifica della gestione.
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Articolo 39. Società per azioni e a responsabilità limitata
- La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- La disciplina della società per azioni è stabilita dall'Articolo 2325 e seguenti del Codice civile.
- La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'Articolo 2472 e seguenti del Codice civile.
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