Utilità

Sommario della pagina

Ricerca

Sommario della pagina


Testata

Stemma

Sommario della pagina


Menù a briciole di pane.

Dove sei?


Contenuto

Statuto Comunale. Titolo II - "Organi del Comune"

Articolo 14. Organi del Comune

  1. Gli organi del Comune, in conformità alla Legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modifiche, sono :
    1. il Consiglio Comunale;
    2. la Giunta Comunale;
    3. il Sindaco.
  2. Il Consiglio Comunale è organo d' indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
  3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell' Amministrazione dell' Ente.
  4. Il Sindaco è l' organo responsabile dell' Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell' Ente. È capo dell' Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
  5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, nonchè la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
  6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Indice titolo II

Articolo 15. Il Consiglio comunale: poteri

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l' attuazione.
  2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  3. L' esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Indice titolo II

Articolo 16. Le competenze del Consiglio comunale

  1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonchè a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali e regionali.
    1. Organizzazione istituzionale dell' Ente:
      1. Statuto
      2. istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
      3. convalida dei Consiglieri eletti
      4. costituzione delle Commissioni di indagine sulla attività dell' Amministrazione
      5. costituzione delle Commissioni consiliari
    2. Esplicazione dell' autonomia giuridica:
      1. Regolamenti comunali con esclusione di quelli la cui adozione la legge riserva ad altro organo
      2. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
      3. istituzione e ordinamento dei tributi
    3. elezione del Difensore Civico
  2. Indirizzo dell' attività:
    1. indirizzi generali di governo;
    2. relazioni previsionali e programmatiche;
    3. programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
    4. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;
    5. piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l' attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi;
    6. pareri sulle dette materie;
    7. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
  3. Organizzazione interna dell' Ente:
    1. criteri generali sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;
    2. assunzione diretta dei pubblici servizi;
    3. concessione dei pubblici servizi;
    4. costituzione di Istituzioni;
    5. costituzione di aziende speciali e loro statuti;
    6. indirizzi operativi per le aziende e Istituzioni;
    7. costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata;
    8. regolamenti di organizzazione;
    9. affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
  4. Organizzazione esterna dell' Ente:
    1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici;
    2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma;
    3. definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
  5. Gestione ordinaria e straordinaria:
    1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell' ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
    2. la partecipazione a società di capitali;
    3. la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
    4. l' emissione dei prestiti obbligazionari;
    5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
  6. Controllo dei risultati di gestione:
    1. il controllo dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi;
    2. elezione del Revisore del Conto.

Indice titolo II

Articolo 17. Gruppi consiliari

  1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Indice titolo II

Articolo18. Commissioni consiliari

  1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull' attività dell' amministrazione nonchè commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
  2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
  3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
  4. Il Regolamento può prevedere altresì l' istituzione di commissioni temporanee o speciali.
  5. È attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consigliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del presidente.

Indice titolo II

Articolo 19. Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

  1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle sue aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonchè tutti gli atti pubblici utili all' espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonchè della eventuale votazione delle mozioni, sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
  3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
  4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all' ordine del giorno le questioni richieste.
  5. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Indice titolo II

Articolo 20. Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

  1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l' ultimo eletto e sino all' esaurimento della lista stessa.
  2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell' Ente nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d' atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l' ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'Articolo 39 comma 1 lettera b) n. 2 della Legge 8 giugno 1990 , n. 142.
  3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'Articolo 15, comma 4bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall' Articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l' esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Indice titolo II

Articolo 21. Decadenza

  1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l' esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
  2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.
  3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per n.6 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell' avvenuto accertamento dell' assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Articolo 7 della Legge n. 241/90, a informarlo dell' avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest' ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Indice titolo II

Articolo 22. Regolamento interno

  1. Le norme relative all' organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
  2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Indice titolo II

Articolo 23. Composizione della Giunta

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 Assessori.
  2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre ai Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
  3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
  4. Il Sindaco nonché gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Indice titolo II

Articolo 24. Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
  2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente Articolo 23, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
  3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
  5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, non computando il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
  7. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.
  8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
  9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
  10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Indice titolo II

Articolo 25. Discussione del programma di governo

  1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capi gruppo consiliari, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Indice titolo II

Articolo 26. Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

  1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
  2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'Articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 77/1995.
  3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Indice titolo II

Articolo 27. Le competenze della Giunta

  1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
  2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale, dei funzionari dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi.
  3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
  5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
  6. Spetta alla Giunta assegnare ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
  7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
  8. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all' adozione ai sensi dell' Articolo 32, comma 3 della Legge n. 142/90.

Indice titolo II

Articolo 28. Il Sindaco: funzioni e poteri

  1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
  2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori .
  3. bis - Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco alla presidenza del Consiglio Comunale solo se è Consigliere comunale.
  4. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
  5. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
  6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
  7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di cui all'Articolo 17 c. 45 della Legge n. 127/97.
  8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Articolo 51 della Legge n. 142/1990 nonchè dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.
  9. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.

Indice titolo II

Articolo 29. Il Sindaco: competenze

  1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
    1. convoca e presiede la Giunta Comunale; convoca e presiede il Consiglio Comunale fissando per i due organi l'ordine del giorno e determinando il giorno e l'ora dell'adunanza;
    2. controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell' attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando l' attività degli assessori;
    3. nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonchè nel caso di sospensione dall' esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
    4. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
    5. indice i referendum comunali;
    6. sovrintende all' espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
    7. ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
    8. cura l' osservanza dei Regolamenti;
    9. rilascia attestati di notorietà pubblica;
    10. conclude gli accordi di programma di cui all' Articolo 27 della Legge n. 142/90;
    11. adempie ad altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
  2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'Articolo 38 della Legge n. 142/90.
  3. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'Articolo 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

Indice titolo II

Articolo 30. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

  1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
  2. o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
  3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell'Articolo 37 bis della Legge n. 142/90.
  4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

Torna in alto | Titolo III | Titolo I | Indice statuto comunale | Atti comunali | Sommario della pagina - Home


Pié di pagina.

©2009 Comune di Capralba,
Via Piave, 2, 26010 Capralba (CR)
Partita Iva: 00323260190

Sommario della pagina


Validazioni W3C


Redazione, organizzazione e sviluppo tecnico a cura di:

Sommario della pagina